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Whistleblowing

La disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è contenuta nell’art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il whistleblower, ai sensi del comma 2 dell’art. 54 bis, è il dipendente pubblico ovvero il lavoratore o collaboratore di impresa fornitrice di beni e servizi e che realizza opere in favore dell’amministrazione pubblica, il quale, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente pubblico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Pertanto, possono accedere alla procedura di gestione delle segnalazioni unicamente i dipendenti della Monasterio e i lavoratori e collaboratori di impresa fornitrice di beni e servizi che realizzano opere in favore della medesima Monasterio, attraverso la piattaforma informatica dedicata, conforme ai requisiti di sicurezza prescritti dall’ANAC, raggiungibile al seguente link https://monasterio.segnalazioni.net/.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione segnalazioni provenienti da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

La Monasterio ha altresì approvato apposita procedura gestionale in data 5 settembre 2022 con cui ha regolamentato il procedimento relativo alle segnalazioni inoltrate da propri dipendenti e dai lavoratori e collaboratori di impresa fornitrice di beni e servizi che realizzano opere in favore della medesima Monasterio e relative a reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

 

Allegati:

Procedura gestionale “Gestione delle segnalazioni di illecito ex art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing)”

Istruzioni operative “Gestione delle segnalazioni di illecito ex art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing)”

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